Social spam, si può: ma occhio al consenso dell’utente

Cos’è il social spam. Cosa afferma il Codice della Privacy e la sua eccezione per i social network. Fan e follower? Consiglio: inserire un avviso nella Privacy Policy

Parlare di social spam, soprattutto oggi con l’introduzione massima dei bot e delle inserzioni in Messenger, potrebbe sembrare una eresia. Tanto più che nessuno mai potrebbe pensare che anche i messaggi promozionali inviati agli utenti dei social network, in privato e/o pubblicamente sulle bacheche, sono sottoposti alla disciplina del Codice della Privacy. Cosa vuol dire?

Vuol dire che, pur avendo inserito in chiaro numerosi dati personali (come indirizzo e-mail e/o numero di telefono), nessuno è autorizzato a inviare comunicazioni commerciali senza aver raccolto uno specifico consenso. Dunque, è da considerarsi illecita la ricezione di una determinata comunicazione commerciale relativa a uno specifico prodotto e/o servizio da un’impresa che abbia tratto i dati personali del destinatario dal suo profilo social, come anche tutte quelle comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi di una pagina di cui si è “fan” o di un gruppo cui si è iscritti.

Secondo il Garante, la condotta di chi invia comunicazioni a carattere promozionale può considerarsi lecita «se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che l’interessato abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa. Se invece l’interessato si cancella dal gruppo, oppure smette di “seguire” quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad eventuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio di messaggi promozionali sarà illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie. Ciò, ferma comunque restando la possibilità, talora fornita dai social network ai loro utenti, di bloccare l’invio di messaggi da parte di un determinato “contatto” o di segnalare quest’ultimo come spammer».

Tuttavia, è evidente che il confine tra ciò ce è lecito e ciò che non lo è è, comunque, molto sottile e ogni caso dev’essere analizzato con attenzione.

Anche in questo caso, proprio come nello spam, le Linee Guida prevedono tra le righe un’eccezione alla regola generale: è possibile inviare, anche senza autorizzazione, comunicazioni promozionali all’utente che sia diventato “fan” della pagina di una determinata impresa o società oppure si sia iscritto a un “gruppo” di follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio, purché dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, possa evincersi in modo inequivocabile che l’interessato, diventando fan o follower, abbia voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa.

Ti consigliamo, dunque, di utilizzare un avviso – da inserire, ad esempio, nella policy relativa alla pagina Facebook – con cui l’utente viene informato del fatto che, in quanto fan o follower, potrà ricevere comunicazioni promozionali o commerciali.

È evidente che, se il fan o il follower dovesse smettere di seguire la pagina o il gruppo, il successivo invio di comunicazioni non potrebbe più considerarsi lecito.

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